Da venerdì 17 gennaio 2020 entrano in vigore le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 163/2019, con cui si disciplina e regolamenta, finalmente, il settore FGAS.

Multe salate riservate non soltanto agli addetti ai lavori che, sinora, hanno continuato ad operare senza il possesso dei certificati richiesti (sia per la persona fisica che interviene materialmente sugli impianti che per l’impresa), a scapito di colleghi che hanno ottemperato sin dal primo momento alle disposizioni UE, investendo non pochi soldi e tempo e vedendosi sottratti i lavori, a prezzi ribassati (per non dire stracciati, in taluni casi).

 È il momento delle multe, salatissime, infatti, anche per gli operatori, ovvero gli utilizzatori finali delle apparecchiature di condizionamento/refrigerazione (split, pompe di calore, etc.): la legge non ammette ignoranza e anche la signora Maria, dal 17 gennaio, è tenuta a sapere che il suo impianto deve essere soggetto a controllo periodico, secondo le disposizioni di legge, effettuato da personale certificato.

 La scure delle sanzioni si abbatterà, infine, anche sulla filiera distributiva: tempi duri per quei rivenditori che non comunicheranno alla Banca Dati FGAS le vendite dei gas e delle apparecchiature e che effettueranno vendite non autorizzate degli stessi ad imprese non certificate.

 Nelle tabelle sottostanti abbiamo condensato le principali sanzioni previste del Decreto, a cui rimandiamo per una più esaustiva ed opportuna conoscenza: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/02/19G00170/sg

OBBLIGHI DELL’OPERATORE

ART. 3

Rilascio accidentale di  gas  fluorurati  a effetto serra: mancata riparazione

da 5.000€ a 25.000€

Rilascio accidentale di  gas  fluorurati  a effetto serra: omesso controllo dopo 30 gg dalla riparazione

da 5.000€ a 15.000€

ART. 4

Mancato controllo periodico delle perdite

da 5.000€ a 15.000€

ART. 5

Mancata installazione di sistemi automatici di rilevamento perdite, per impianti contenenti più di 500 ton CO2

da 10.000€ a 100.000€

Mancato controllo, almeno ogni 12 mesi, su impianti contenenti più di 500 ton CO2, dotati di sistemi automatici di rilevamento perdite

da 10.000€ a 100.000€

ART. 7

Affidamento attività di recupero FGAS, durante operazioni di manutenzione e riparazione, a persone fisiche non certificate

da 10.000€ a 100.000€

 

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

ART. 6

Mancata comunicazione, entro 30 gg dall’intervento, alla Banca Dati FGAS

da 1.000€ a 10.000€

ART. 7

Mancato corretto smaltimento degli FGAS recuperati da attività di manutenzione, riparazione e/o smantellamento

da 7.000€ a 100.000€

ART. 8

Esercizio, da parte delle persone fisiche, delle attività di installazione, manutenzione, controllo, recupero e smantellamento, senza certificazione personale

da 10.000€ a 100.000€

Esercizio, da parte delle imprese, delle attività di installazione, manutenzione, controllo, recupero e smantellamento, senza certificazione aziendale

da 10.000€  a 100.000€

Mancata iscrizione al Registro Nazionale FGAS da parte di persone ed imprese soggette all’obbligo

da 150,00€ a 1.000€

ART. 9

Acquisto di FGAS da parte di imprese e persone non in possesso del pertinente certificato

da 1.000€ a 50.000€

In base all’art. 16, deputati ad effettuare i controlli sono l’Istituto Superiore per la Protezione e  la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente  (ARPA),  nonché l’Agenzia  delle  dogane e dei monopoli. All’accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nell’ambito delle rispettive competenze.

Per quanto concerne gli obblighi relativi alla periodicità dei controlli da effettuare sugli impianti, riproponiamo il contenuto più volte mostrato nel corso degli incontri tecnici svolti nella nostra aula tecnica: 

Come calcolare le tonnellate di CO2 equivalenti?

Il risultato si ottiene moltiplicando il valore del GWP del gas utilizzato per il quantitativo in kg, diviso 1000:

calcolo fgas formula

Non sei ancora in regola con la normativa FGAS?

Per conseguire il patentino, clicca qui

Per conseguire la certificazione dell’impresa, clicca qui

Categorie: Latest News

Mena Libertazzi

Responsabile Area Formazione&Servizi alle Imprese del settore ITS | Organizzazione e Gestione FGAS | Banca Dati FGAS | Laboratorio Tarature strumenti FGAS | Conto Termico | Normativa e attualità del settore ITS |

0 commenti

Lascia un commento

Segnaposto per l'avatar

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

− 1 = 1